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Trattato di
Lisbona
Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007,
ha apportato ampie modifiche al Trattato sull'Unione europea e al
Trattato che istituisce la Comunità europea. Rispetto al precedente
Trattato, quello di Amsterdam, esso abolisce i "pilastri", provvede
al riparto di competenze tra Unione e Stati membri, e rafforza il
principio democratico e la tutela dei diritti fondamentali, anche
attraverso l'attribuzione alla Carta di Nizza del medesimo valore
giuridico dei trattati. È entrato ufficialmente in vigore il 1º
dicembre 2009. Il trattato fu redatto per sostituire la
Costituzione europea bocciata dal 'no' dei referendum francese e
olandese del 2005. L'accordo recepisce gran parte delle
innovazioni contenute nella Costituzione europea, poiché conferma la
forma di Stato dell'Unione che era stata prevista dalla Costituzione
europea, in un'ottica di continuità, pur eliminando alcuni elementi
in essa contenuti. Rispetto a quel testo, sono state approvate a
Bruxelles le seguenti modifiche: • non si è arrivati a redigere
un unico trattato (come la Costituzione europea), ma sono stati
riformati i vecchi trattati. Il Trattato di riforma ha modificato
quindi il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato che
istituisce la Comunità europea (TCE). Il primo ha mantenuto il suo
titolo attuale mentre il secondo è stato denominato "Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea" (TFUE). Ad essi vanno aggiunti la
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il Trattato
Euratom (quest'ultimo non era stato integrato nella Costituzione
europea); • è stato tolto ogni riferimento esplicito alla natura
costituzionale nel testo: sono stati eliminati i simboli europei e
si è ritornati alla vecchia nomenclatura per gli atti dell'UE:
tornano "regolamenti" e "direttive" al posto delle "leggi europee" e
"leggi quadro europee"; • è stata confermata la figura del
presidente del Consiglio europeo non più a rotazione e per un
mandato semestrale ma con elezione a maggioranza qualificata dal
Consiglio europeo per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile
una volta; • il "ministro degli Esteri" europeo è stato
rinominato Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza, benché con i poteri rafforzati indicati
nella vecchia Costituzione: sarà anche vicepresidente della
Commissione europea (Servizio europeo per l'azione esterna); •
vengono meglio delimitate le competenze dell'UE e degli Stati
membri, esplicitando che il "travaso di sovranità" può avvenire sia
in un senso (dai Paesi all'UE, come è sempre avvenuto) che
nell'altro (dall'UE ai Paesi); • il nuovo metodo decisionale
della "doppia maggioranza" entrerà in vigore nel 2014 e, a pieno
regime, nel 2017; • aumentano i poteri dei Parlamenti nazionali
che hanno più tempo per esaminare i regolamenti e le direttive;
• la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non è
integrata nel Trattato, ma vi è un riferimento ad essa. Il Regno
Unito ha ottenuto una "clausola di esclusione" ("opt-out") per non
applicarla sul suo territorio al fine di preservare la Common law.
Lo stesso è stato concesso alla Polonia ma con l'elezione a premier
di Donald Tusk quest'ultimo si è impegnato a non far valere
l'"opt-out" ottenuto. Anche la Repubblica Ceca ha richiesto e
ottenuto, poco prima della ratifica, l'opt-out; • il Regno Unito
e l'Irlanda hanno ottenuto (per chiunque lo voglia utilizzare) un
meccanismo ("opt-out") per essere esentati da decisioni a
maggioranza nel settore "Giustizia e affari interni"; • viene
specificato che la PESC (politica estera e di sicurezza comune) ha
un carattere specifico all'interno dell'UE e che non può
pregiudicare la politica estera e la rappresentanza presso le
istituzioni internazionali degli Stati membri. • la concorrenza
non è più ritenuta un obiettivo fondamentale dell'UE, ma viene
citata in un protocollo aggiuntivo; • viene introdotta l'energia
nella clausola di solidarietà in cui gli Stati membri si impegnano a
sostenere gli altri in caso di necessità; • viene specificata la
necessità di combattere i cambiamenti climatici nei provvedimenti a
livello internazionale; • viene introdotta la possibilità di
recedere dall'UE (fino ad oggi, infatti, vi si poteva solo aderire).
Guido Bissanti
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