|
|
Conferenza di Rio
La dichiarazione di Rio sull'ambiente
e lo sviluppo (1992)
Premessa
La Conferenza delle Nazioni
Unite sull'ambiente e lo sviluppo, Riunita a Rio de Janeiro dal 3 al
14 giugno 1992, Riaffermando la Dichiarazione della Conferenza delle
Nazioni Unite sull'ambiente adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972 e
nell'intento di continuare la costruzione iniziata con essa, Allo
scopo di instaurare una nuova ed equa partnership globale,
attraverso la creazione di nuovi livelli di cooperazione tra gli
Stati, i settori chiave della società ed i popoli, Operando in
direzione di accordi internazionali che rispettino gli interessi di
tutti e tutelino l'integrità del sistema globale dell'ambiente e
dello sviluppo, Riconoscendo la natura integrale ed interdipendente
della Terra, la nostra casa,
Proclama
Principio 1
Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative
allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e
produttiva in armonia con la natura.
Principio 2
Conformemente alla Carta delle Nazioni ed ai principi del diritto
internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le
proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo,
ed hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla
loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni
all'ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della
giurisdizione nazionale.
Principio 3
Il diritto allo
sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le
esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni
presenti e future.
Principio 4
Al fine di pervenire ad
uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte
integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata
separatamente da questo.
Principio 5
Tutti gli Stati e
tutti i popoli coopereranno al compito essenziale di eliminare la
povertà, come requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile,
al fine di ridurre le disparità tra i tenori di vita e soddisfare
meglio i bisogni della maggioranza delle popolazioni del mondo.
Principio 6
Si accorderà speciale priorità alla
situazione ed alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo,
in particolare di quelli più vulnerabili sotto il profilo
ambientale. Le azioni internazionali in materia di ambiente e di
sviluppo dovranno anche prendere in considerazione gli interessi e
le esigenze di tutti i paesi.
Principio 7
Gli Stati
coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare,
tutelare e ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema
terrestre. In considerazione del differente contributo al degrado
ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma
differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che
incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo
sostenibile date le pressioni che le loro società esercitano
sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui
dispongono.
Principio 8
Al fine di pervenire ad uno
sviluppo sostenibile e ad una qualità di vita migliore per tutti i
popoli, gli Stati dovranno ridurre ed eliminare i modi di produzione
e consumo non sostenibili e promuovere politiche demografiche
adeguate.
Principio 9
Gli Stati dovranno cooperare al
fine di rafforzare le capacità istituzionali endogene per lo
sviluppo sostenibile, migliorando la comprensione scientifica
mediante scambi di conoscenze scientifiche e tecnologiche e
facilitando la preparazione, l'adattamento, la diffusione ed il
trasferimento di tecnologie, comprese le tecnologie nuove e
innovative.
Principio 10
Il modo migliore di trattare
le questioni ambientali e' quello di assicurare la partecipazione di
tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello
nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni
concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità,
comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività
pericolose nelle comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai
processi decisionali. Gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la
sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo
ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso
effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i
mezzi di ricorso e di indennizzo.
Principio 11
Gli
Stati adotteranno misure legislative efficaci in materia ambientale.
Gli standard ecologici, gli obiettivi e le priorità di gestione
dell'ambiente dovranno riflettere il contesto ambientale e di
sviluppo nel quale si applicano. Gli standard applicati da alcuni
paesi possono essere inadeguati per altri paesi, in particolare per
i paesi in via di sviluppo, e imporre loro un costo economico e
sociale ingiustificato.
Principio 12
Gli Stati
dovranno cooperare per promuovere un sistema economico
internazionale aperto e favorevole, idoneo a generare una crescita
economica ed uno sviluppo sostenibile in tutti i paesi ed a
consentire una lotta pi efficace ai problemi del degrado ambientale.
Le misure di politica commerciale a fini ecologici non dovranno
costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o
una restrizione dissimulata al commercio internazionale. Si dovrà
evitare ogni azione unilaterale diretta a risolvere i grandi
problemi ecologici transfrontalieri o mondiali dovranno essere
basate, per quanto possibile, su un consenso internazionale.
Principio 13
Gli Stati svilupperanno il diritto nazionale in
materia di responsabilità e risarcimento per i danni causati
dall'inquinamento e altri danni all'ambiente e per l'indennizzo
delle vittime. Essi coopereranno, in modo rapido e più determinato,
allo sviluppo progressivo del diritto internazionale in materia di
responsabilità e di indennizzo per gli effetti nocivi del danno
ambientale causato da attività svolte nell'ambito della loro
giurisdizione o sotto il loro controllo in zone situate al di fuori
della loro giurisdizione.
Principio 14
Gli Stati
dovranno cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire la
ricollocazione o il trasferimento in altri Stati di tutte le
attività e sostanze che provocano un grave degrado ambientale o si
dimostrano nocive per la salute umana.
Principio 15
Al
fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente,
secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di
rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza
scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire
l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai
costi, dirette a prevenire il degrado ambientale.
Principio
16
Le autorità nazionali dovranno adoprarsi a promuovere
l'"internalizzazione" dei costi per la tutela ambientale e l'uso di
strumenti economici, considerando che, in linea di principio, e'
l'inquinatore a dover sostenere il costo dell'inquinamento, tenendo
nel debito conto l'interesse pubblico e senza alterare il commercio
e le finanze internazionali.
Principio 17
La
valutazione d'impatto ambientale, come strumento nazionale, sarà
effettuata nel caso di attività proposte che siano suscettibili di
avere effetti negativi rilevanti sull'ambiente e dipendano dalla
decisione di un'autorità nazionale competente.
Principio 18
Gli Stati notificheranno immediatamente agli altri Stati ogni
catastrofe naturale o ogni altra situazione di emergenza che sia
suscettibile di produrre effetti nocivi imprevisti sull'ambiente di
tali Stati. La comunità internazionale compirà ogni sforzo per
aiutare gli Stati così colpiti.
Principio 19
Gli Stati
invieranno notificazione previa e tempestiva agli Stati
potenzialmente coinvolti e comunicheranno loro tutte le informazioni
pertinenti sulle attività che possono avere effetti transfrontalieri
seriamente negativi sull'ambiente ed avvieranno fin dall'inizio con
tali Stati consultazioni in buona fede.
Principio 20
Le donne hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello
sviluppo. La loro piena partecipazione e' quindi essenziale per la
realizzazione di uno sviluppo sostenibile.
Principio 21
La creatività, gli ideali e il coraggio dei giovani di tutto il
mondo devono essere mobilitati per creare una partnership globale
idonea a garantire uno sviluppo sostenibile e ad assicurare a
ciascuno un futuro migliore.
Principio 22
Le
popolazioni e comunità indigene e le altre collettività locali hanno
un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo grazie
alle loro conoscenze e pratiche tradizionali. Gli Stati dovranno
riconoscere la loro identità, la loro cultura ed i loro interessi ed
accordare ad esse tutto il sostegno necessario a consentire la loro
efficace partecipazione alla realizzazione di uno sviluppo
sostenibile.
Principio 23
L'ambiente e le risorse
naturali dei popoli in stato di oppressione, dominazione ed
occupazione saranno protetti.
Principio 24
La guerra
esercita un'azione intrinsecamente distruttiva sullo sviluppo
sostenibile. Gli Stati rispetteranno il diritto internazionale
relativo alla protezione dell'ambiente in tempi di conflitto armato
e coopereranno al suo progressivo sviluppo secondo necessità.
Principio 25
La pace, lo sviluppo e la protezione
dell'ambiente sono interdipendenti e indivisibili.
Principio
26
Gli Stati risolveranno le loro controversie ambientali in
modo pacifico e con mezzi adeguati in conformità alla Carta delle
Nazioni Unite.
Principio 27
Gli Stati ed i popoli
coopereranno in buona fede ed in uno spirito di partnership
all'applicazione dei principi consacrati nella presente
Dichiarazione ed alla progressiva elaborazione del diritto
internazionale in materia di sviluppo sostenibile.
Guido Bissanti
|
|
|